Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede l'istituzione dell'Ordine dei tecnici laureati in ingegneria e l'attribuzione della delega al Governo per la riunione nel nuovo Ordine degli iscritti agli albi dei collegi dei geometri, dei periti industriali, dei periti agrari e degli agrotecnici, nonché l'unificazione delle rispettive casse di previdenza e assistenza.
      A seguito della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e con la realizzazione della riforma universitaria è stato elevato il livello di formazione, prevedendosi la laurea triennale per tutte le professioni tecniche alle quali si accedeva semplicemente con diploma di scuola superiore. Con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono state istituite in ambito tecnico-ingegneristico nuove figure professionali, con una moltiplicazione di profili e di livelli di competenza: un insieme complesso, poco trasparente e non funzionale alle richieste del mercato. In particolare, risulta poco convincente l'introduzione della figura del professionista cosiddetto «junior», collocato in posizione subordinata nelle sezioni B degli albi degli ordini delle varie professioni ingegneristiche, con competenze ancora da definire.
      In altri Paesi europei, abbiamo semplicemente l'ingegnere e il tecnico di ingegneria, variamente definito (tecnicien, tecnico ingeneiro, tecnico de engenheria).
      Le ragioni che giustificano il processo di unificazione delle professioni dei geometri e dei periti industriali e agrari sono varie. Innanzitutto l'unificazione si rende necessaria in quanto le predette figure svolgono quotidianamente attività professionali tra loro connesse e parallele, nei settori civile, edile, ambientale, geotopocartografico e catastale, estimativo e di gestione immobiliare, industriale, impiantistico e agrario.
      Inoltre, in un contesto comunitario dove vige il principio della corrispondenza tra percorsi formativi e titoli professionali,

 

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il mantenimento della distinzione tra i tre albi non appare giustificato, tenuto conto che il percorso formativo è contiguo e le materie necessarie alla formazione delle professionalità sono assai simili. In mancanza dell'unificazione, pertanto, ci troveremmo di fronte a un'anomalia che gli stessi rappresentanti delle categorie professionali interessate intendono superare.
      I riferimenti normativi sui quali poggiano le ragioni e le esigenze di unificazione dei tre albi professionali confermano tale necessità.
      Le professioni di geometra, perito industriale e perito agrario sono attualmente disciplinate, rispettivamente, con il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, con il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e con il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365. Con i successivi regolamenti di cui ai decreti del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 1986, 29 dicembre 1991, n. 445, e 16 marzo 1993, n. 168, sono stati disciplinati rispettivamente, e in modo sostanzialmente analogo, gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geometra, di perito industriale e di perito agrario, nonché le modalità di accesso agli esami e di svolgimento del tirocinio a seguito del conseguimento del diploma.
      Anche l'organizzazione dei tre albi professionali è sostanzialmente coincidente: il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, prevedono i consigli del collegio, istituiti in ogni circondario nel cui ambito esercitino la professione un numero minimo di professionisti, e un Consiglio nazionale, con relativi procedimenti elettivi.
      Più recente è stata la costituzione dell'albo degli agrotecnici. L'ordinamento della professione di agrotecnico è disciplinato dalla legge 6 giugno 1986, n. 251, e dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, che ha consentito ai diplomati degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente di accedere alla professione di agrotecnico.
      L'iniziale differenza di formazione rispetto ai periti agrari provenienti dagli istituti tecnici è stata successivamente colmata virtualmente con la dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio ad opera dell'articolo 197, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
      Analogamente, gli ordinamenti di queste professioni dispongono che l'iscrizione all'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici, a meno che l'ordinamento dell'amministrazione lo consenta.
      Con riferimento alla formazione professionale, le nuove classi di lauree e lauree specialistiche disciplinate dai decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, e 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, prevedono percorsi ed esami di Stato che in parte coincidono. Ad esempio, il titolo universitario di primo livello contraddistinto come classe di laurea n. 4 (scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile) riguarda geometri e periti industriali; la classe di laurea n. 7 (urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) riguarda geometri, periti industriali e periti agrari. Di qui l'ulteriore conferma della tendenziale natura unitaria delle professioni in oggetto.
      La presente proposta di legge muove, dunque, dalla premessa che l'attuale distinzione delle tre professioni non appare più giustificata e prevede che gli attuali collegi dei geometri, dei periti industriali, dei periti agrari e degli agrotecnici siano unificati nell'ordine dei tecnici laureati in ingegneria. Al fine di attuare la predetta unificazione, si è ritenuto opportuno ricorrere allo strumento della legge di delega, demandando a successivi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri introdotti con la presente proposta di legge, le definizioni di una normativa dettagliata e tecnicamente completa.
 

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      Nel merito, la proposta di legge prevede, all'articolo 1, l'istituzione dell'Ordine dei tecnici laureati in ingegneria, con l'attribuzione del titolo professionale di «ingegnere tecnico».
      L'articolo 2 dispone che l'unificazione delle professioni è realizzata tramite apposito decreto legislativo, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge delega, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia. L'articolo stabilisce, quindi, i criteri e le modalità per l'attuazione della delega, volti a garantire una disciplina analitica degli organi, dei requisiti di ammissione all'esame di Stato e dell'istituzione di diverse sezioni all'interno del costituendo albo. Vengono definiti, inoltre, gli ambiti di attività consentiti agli iscritti alle diverse sezioni, le prove di esame da sostenere e le norme transitorie per gli iscritti negli attuali albi professionali.
      L'articolo 3 stabilisce, con riferimento all'unificazione delle rispettive casse di previdenza e assistenza, l'emanazione, entro tempi necessariamente più lunghi, di un apposito decreto legislativo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati e privati dalla normativa vigente. In particolare, viene prevista l'osservanza delle regole fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e il rispetto dei princìpi contenuti nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e nel decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché l'applicazione da parte delle casse unificande del principio del pro rata di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo che caratterizzano ciascuna gestione.
      Con l'articolo 4 vengono dettati, quindi, i princìpi e criteri ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nel predisporre la disciplina riguardante la durata dei consigli nazionali e locali e degli organi degli enti previdenziali in carica al momento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi da emanare ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente proposta di legge.

      L'articolo 5, infine, stabilisce che all'istituzione del nuovo ordine e all'unificazione delle quattro professioni e delle rispettive casse di previdenza e assistenza si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      Per tutti i motivi sopra esposti, si auspica un esame e un'approvazione in tempi rapidi di questa proposta di legge.
 

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